Art. 1.
(Finalità).

      1. La cooperazione allo sviluppo è parte inscindibile della politica estera dell'Italia e persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo, ispirandosi ai princìpi sanciti dalla Costituzione italiana, dalle convenzioni stipulate nell'ambito dell'unione europea e dall'Organizzazione delle Nazioni Unite.
      2. La cooperazione allo sviluppo è finalizzata al soddisfacimento dei bisogni primari e in primo luogo alla salvaguardia della vita umana, all'autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale, all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei Paesi in via di sviluppo. La cooperazione allo sviluppo deve essere altresì finalizzata al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia nonché al sostegno della promozione della donna.
      3. La cooperazione allo sviluppo comprende le iniziative pubbliche e private, impostate e attuate nei modi previsti dalla presente legge e collocate prioritariamente nell'ambito di programmi plurisettoriali concordati in appositi incontri intergovernativi con i Paesi beneficiari su base pluriennale e secondo criteri di concentrazione geografica.
      4. Rientrano nella cooperazione allo sviluppo gli interventi straordinari destinati a fronteggiare casi di calamità e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni. Costituisce

 

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altresì attività di cooperazione quella rivolta alla rimozione di mine e di ordigni bellici dal territorio dei Paesi cooperanti.
      5. Gli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per finanziare attività di carattere militare.